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Certificazione Energetica APE

per le province di 

MILANO, PAVIA, VARESE 

Team di Certificatori Energetici accreditati da Regione LOMBARDIA

 

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Studio di Architettura composto da team di Architetti di pluriennale e referenziata esperienza operante nel settore della Certificazione Energetica degli Edifici, accreditati da Regione Lombardia, rilascia attestati di Prestazione Energetica degli Edifici (APE) per edifici residenziali, commerciali ed industriali, nelle province di Milano, Pavia, Varese, con i softwares CENED+1.2.0 e CENED+2 di REGIONE LOMBARDIA, secondo la DGR X/3868 del 17 luglio 2015 e successivo Decreto N°6480 del 30 luglio 2015  di Regione Lombardia.
APE comprensivo di:
-    SOPRALLUOGO al fine del reperimento in loco di tutte le
      informazioni necessarie per la CORRETTA e VERITIERA
      stesura dell'APE,
-    REGISTRAZIONE AL CATASTO ENERGETICO
      REGIONALE,
-    Prestazione energetica globale e prestazione energetica
      del fabbricato,
-    Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei
      consumi di energia,
-    Interventi raccomandati e risultati conseguibili con
      Riqualificazione energetica e Ristrutturazione importante.
 
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PER QUALI IMMOBILI E' NECESSARIO

DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA DISCIPLINA PER L’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI E PER IL RELATIVO ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA, A SEGUITO DELLA DGR 3868 DEL 17.7.2015

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1. FINALITA’

Le presenti disposizioni sono finalizzate ad attuare il risparmio energetico, l’uso razionale dell’energia e l’uso delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici, in conformità ai principi fondamentali fissati dalla Direttiva europea 2010/31/EU del 19 maggio 2010 e dal Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i., nonché alle disposizioni attuative approvate con DGR del 17/7/2015 N.3868.

2. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti disposizioni valgono le definizioni di cui all’Allegato A alle presenti disposizioni.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

3.1 Fatte salve le eccezioni di cui al successivo punto 3.2, le disposizioni del presente provvedimento si applicano a tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso, ai fini del contenimento dei consumi energetici e della riduzione delle emissioni inquinanti, nel caso di:

a) progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati;

b) opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, ampliamenti volumetrici, recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti, riqualificazione energetica e installazione di nuovi impianti in edifici esistenti;

c) certificazione energetica degli edifici.

3.2 Sono escluse dall’applicazione integrale del presente provvedimento le seguenti categorie di edifici e di impianti:

a) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono climatizzati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

b) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;

c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2 ;

d) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi; per questa categoria di edifici il presente dispositivo si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica;

e) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

f) le strutture temporanee autorizzate per non più di sei mesi;

3.3 Sono esclusi dal solo obbligo di applicazione dei requisiti di prestazione energetica di cui al presente dispositivo:

a) gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e 2 del paesaggio nel caso in cui il rispetto delle prescrizioni implichi un’alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici.

b) gli immobili che, pur non essendo soggetti al vincolo di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”) rientrino in piani di recupero dettati dallo strumento urbanistico locale, allorché l’intervento edilizio dovesse implicare, al fine del rispetto delle prescrizioni regionali in materia di efficienza energetica, un’alterazione sostanziale del loro carattere e/o del loro aspetto, sotto il profilo storico, artistico e architettonico;

c) gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura), o rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;

d) gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti.

3.4 L’obbligo di dotazione e allegazione dell’ Attestato di Prestazione Energetica resta escluso per:

a) i trasferimenti a titolo oneroso, verso chiunque, di quote immobiliari indivise, nonché di autonomo trasferimento del diritto di nuda proprietà o di diritti reali parziari, e nei casi di fusione, di scissione societaria, di atti divisionali e nel caso di edifici o unità immobiliari concessi in comodato d’uso gratuito;

b) gli edifici o le singole unità immobiliari oggetto di atti di donazione o di trasferimenti, comunque denominati, a titolo gratuito;

c) i provvedimenti di assegnazione della proprietà o di altro diritto reale conseguenti a procedure esecutive singole o concorsuali;

d) gli edifici dichiarati inagibili, nonché quelli di edilizia residenziale pubblica esistenti concessi in locazione abitativa;

e) i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell'abitabilità o dell'agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile. In particolare si fa riferimento: - agli immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio; - agli immobili venduti "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici;

f) i manufatti, comunque, non riconducibili alla definizione di edificio di cui all’Allegato A (manufatti cioè non qualificabili come “sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno”) (ad esempio: una piscina all’aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.).

g) la locazione di porzioni di unità immobiliari.

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l'APE in breve

cos'è l'APE
L'Attestato di Prestazione Energetica, conosciuto come Certificazione    Energetica 
dell'edificio è un documento che, attraverso una scala di classificazione che va dalla classe A4 alle classe G, identifica le prestazioni energetiche e il consumo annuale di energia di un edificio o di un’unità immobiliare, fornendo al cittadino il quadro energetico dell’immobile oggetto di certificazione.
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quando serve
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L'Attestato di Prestazione Energetica è necessario in caso di vendita, in caso di stipula di un nuovo contrattodi locazione, per poter procedere alla pubblicazione di un annuncio per la vendita o l'affitto del proprio immobile.
La produzione dell'APE è inoltre obbligatoria anche nel caso di richiesta di accesso alle detrazioni del 65% sul reddito.
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